DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE COMUNALI

Data:
19 Ottobre 2026

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE COMUNALI

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE COMUNALI

Il Comune di Francavilla al Mare con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del  04/08/2026, integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 07/10/2026, ha approvato il Regolamento definizione Agevolata delle Entrate Comunali, ai sensi dell’art. 1, commi 102 – 110, della Legge 199/2025, per i debiti tributari e patrimoniali.

La Definizione Agevolata rappresenta un’importante opportunità che il Comune offre ai contribuenti per regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando degli sconti previsti (azzeramento di sanzioni, interessi e oneri di riscossione) e del pagamento rateale delle somme dovute.

  1. Quali carichi rientrano nella Definizione Agevolata?

Possono essere definiti i debiti risultanti da:

  • Ingiunzioni di pagamento (R.D. n. 639/1910) notificati entro il 31 dicembre 2025.
  • Accertamenti esecutivi (art. 1, comma 792, L. 160/2019) notificati entro il 31 dicembre 2025.
  1. Quali sono i vantaggi?

Aderendo alla definizione agevolata, il contribuente estingue il debito versando unicamente:

  • La quota capitale dovuta.
  • Le spese maturate per le procedure esecutive, cautelari e di notifica.
  • Sanzioni del Codice della Strada ed extratributarie: Per le sanzioni amministrative (comprese le sanzioni del Codice della Strada), la definizione agevolata si applica solo agli interessi (inclusi quelli di mora), alle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981 e agli oneri di riscossione.

Risultano azzerati/non dovuti: le sanzioni tributarie, gli interessi di mora e gli oneri di riscossione

  1. Termini e Modalità di Presentazione della Domanda

La dichiarazione di adesione deve essere presentata esclusivamente alla RISCO Srl entro il 15 dicembre 2026 con le seguenti modalità:

  • All’indirizzo E-mail dedicata: definizioneagevolata@riscosrl.it
  • A mani c/o gli uffici della RISCO Srl siti in Francavilla al Mare (CH) Via Spaccapietra n. 8/10 nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9:00–13:00 – martedì e giovedi 14:30-16:30

Nella domanda occorre specificare se si intende pagare in unica soluzione o a rate, indicando l’eventuale pendenza di contenziosi tributari/civili inerenti i debiti inclusi.

  1. Modalità di Pagamento e Scadenze

A seguito della domanda, Risco S.r.l. invierà al contribuente entro il 1° marzo 2027 il prospetto con il calcolo del dovuto e i bollettini di pagamento PagoPA:

  • Versamento in unica soluzione: Scadenza il 30 aprile 2027.
  • Versamento rateale:
    • Prima rata: Scadenza 30 aprile 2027.
    • Rate successive: L’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da maggio 2027.
    • Regole di rateizzazione: Massimo 120 rate mensili, rata minima di 100,00 euro. Sulle rate decorrono gli interessi al tasso legale dal 1° maggio 2027.
  1. Deroghe e Agevolazioni per la Rateizzazione

Per favorire la massima adesione, il regolamento prevede importanti semplificazioni in deroga alle norme ordinarie:

  • Nessun requisito ISEE/difficoltà economica: Non serve dimostrare lo stato di temporanea difficoltà.
  • Ammissione anche per decaduti: Può aderire anche chi è decaduto da precedenti piani di rateazione per i medesimi debiti.
  • Nessuna garanzia fideiussoria: Non è richiesta garanzia neppure per importi pari o superiori a 100.000,00 euro.
  1. Sospensione delle Procedure e Contenziosi

Con la presentazione della dichiarazione di adesione, e limitatamente ai soli debiti in essa inseriti, si producono  i seguenti effetti:

  • Sospensione dei pagamenti: Sono sospesi gli obblighi di pagamento relativi a precedenti rateizzazioni in corso, fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata.
  • Nessun nuovo fermo o ipoteca: Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi né nuove ipoteche (restano validi ed efficaci quelli già iscritti prima della data di presentazione della domanda).
  • Non possono essere avviate nuove procedure esecutive (es. pignoramenti).
  • Le procedure esecutive già avviate sono sospese, a meno che non si sia già svolto il primo incanto con esito positivo.

Rinuncia ai giudizi: il debitore indica nella dichiarazione di adesione l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui la stessa si riferisce e assume l’impegno a rinunciare ai medesimi giudizi, con compensazione delle spese di lite, mediante il deposito dell’atto di rinuncia al ricorso entro 30 giorni dalla scadenza della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza.

  1. Decadenza

Si decade dai benefici nei seguenti casi:

  • Mancato o tardivo pagamento dell’unica soluzione.
  • Mancato pagamento della prima rata.
  • Mancato pagamento di 3 rate successive alla prima (anche non consecutive nell’arco di 6 mesi).

Nota: È considerato tempestivo il pagamento effettuato entro 7 giorni dalla scadenza.

 Modulistica

 

Per informazioni e supporto:

  • 📞 Telefono: 085 815164

Ultimo aggiornamento

19 Ottobre 2026, 13:15