COS’È’?
A decorrere dal 1° gennaio 2021, con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 816, è stato istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale) e il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Mercatale). Il predetto canone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sostituisce i seguenti prelievi:
- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
- l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
- il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA).
Il canone come sopra individuato è altresì comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il canone di cui all’art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019 si basa su due presupposti applicativi, individuati specificatamente all’art. 1, comma 819, della legge n. 160/2019:
- l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
CHI E’ SOGGETTO PASSIVO DEL CANONE?
Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione rilasciata dall’Ente a seguito di richiesta ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
CHI E COME DEVE FARE RICHIESTA?
La richiesta deve pervenire dal soggetto che:
- intenda occupare, anche in modo temporaneo, una porzione di spazio o area pubblica;
- deve modificare la concessione in relazione alla intestazione/titolarità, alla superficie dell’occupazione, agli arredi, all’oggetto
- deve ottenere il rinnovo, la proroga o la voltura di occupazioni già concesse
Secondo le seguenti modalità:
- la domanda di concessione deve essere compilata su carta bollata (utilizzando gli appositi modelli predisposti dall’Ente) ed inviata al protocollo generale del Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio;
- una volta ricevuta copia del provvedimento amministrativo di concessione o autorizzazione la Risco provvederà a contattare l’utenza per la riscossione del canone.
PARTICOLARI CASISTICHE:
OCCUPAZIONI OCCASIONALI (ART. 7)
- la richiesta deve essere consegnata (o fatta pervenire) almeno 3 giorni prima dell’occupazione all’ufficio competente.
OCCUPAZIONI URGENTI (ART. 8)
- nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti e imprevedibili l’occupazione è consentita eccezionalmente anche prima di aver conseguito il rilascio del provvedimento ma l’occupante ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria entro il 7° giorno lavorativo dalla data di occupazione.
N.B. per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e di durata non superiori a 6 giorni consecutivi, si può presentare la domanda 5 giorni non festivi prima del giorno di occupazione previo pagamento di un canone maggiorato del 50%.
QUANDO PAGARE?
Canone unico annuale è dovuto per l’anno solare di riferimento previa richiesta di autorizzazione/concessione effettuata presso gli uffici competenti del comune.
Canone unico giornaliero prevede il pagamento prima dell’esposizione della Pubblicità o dell’occupazione, previa richiesta di autorizzazione presso gli uffici competenti del comune.
MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
- Pago PA