COS’È’?
La riscossione coattiva è il procedimento con cui l’amministrazione esige il pagamento di un tributo (o anche di un credito non tributario) non pagato spontaneamente o a seguito della notificazione di un avviso di accertamento.
La riscossione coattiva avviene mediante la formazione di un titolo esecutivo tramite l’emissione di un’ingiunzione di pagamento.
In genere l’ingiunzione fiscale ( ex. art 2 R.D. 14 Aprile 1910 n° 639) comprende il tributo non pagato, la sanzione, gli interessi al saggio legale ed il recupero delle spese di notificazione, oltre agli oneri di riscossione dovuti alla società di riscossione posti anch’essi a carico del contribuente, ed assegnano trenta giorni per il pagamento nonché sessanta giorni per proporre opposizione dinanzi gli organi giudiziari di competenza.
Trascorsi i sessanta giorni senza che il pagamento sia avvenuto si dispone della facoltà di porre in essere le procedure cautelari con il fine di garantire il credito, quali:
- il fermo amministrativo sui beni mobili registrati,
- l’ipoteca immobiliare,
- il pignoramento presso terzi stipendiale nonché di fitti e pigioni.
Da ultimo la Legge finanziaria 2020 (legge 27/12/2019 n. 160) art 1. Comma 792 prevede che le attività di riscossione relative agli atti degli enti, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l’emissione di avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all’articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni contengono anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
Diversamente, per il pignoramento presso terzi delle pensioni e nei limiti di legge, vengono esperite le procedure ordinarie dinanzi la competente autorità giudiziale.
E’ possibile, altresì, effettuare richiesta di ricognizione delle posizioni tributarie ed extratributarie presenti nelle banche dati e/o rateizzazione utilizzando la modulistica predisposta.
COME PAGARE
- Per i pignoramenti presso terzi:
- Bonifico sul seguente IT 80 G 07601 15500 001014630535 Intestato a Risco S.r.l. – Riscossione Coattiva indicando in causale il numero del pignoramento.
- Per gli atti esecutivi:
- F24/Modello di pagamento PagoPA.
Risco Srl